IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; Visto il decreto rettorale n. 14 Reg. L in data 16 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3 febbraio 2012, con cui e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Parma; Vista la deliberazione n. 526/17790 assunta dal Senato accademico in data 27 luglio 2015, con cui sono state approvate le modifiche agli articoli 10 comma 6 e 22 commi 17 e 18 dello Statuto dell'Universita' di Parma; Vista la deliberazione n. 539/31157 con cui il Consiglio di amministrazione, in data 29 luglio 2015, ha espresso parere favorevole alle modifiche degli articoli 10 comma 6 e 22 commi 17 e 18 dello Statuto dell'Universita' di Parma; Vista la nota prot. n. 65916, in data 30 luglio 2015, con la quale e' stato inviato al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca il testo contenente le proposte di modifica allo Statuto per il controllo di legittimita' e di merito a norma dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989; Preso atto della nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca pervenuta e assunta al prot. n. 79222 in data 17 settembre 2015; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche allo Statuto dell'Ateneo; Decreta: 1. Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Parma e' modificato come segue: Art. 10. (Senato accademico) - «...(omissis)...6. I membri del Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore per quattro anni e non possono essere rieletti consecutivamente piu' di una volta. La rappresentanza studentesca e' nominata per un massimo di due anni rinnovabile per una sola volta.». Art. 22. (Dipartimenti) - «...omissis... 17. Il Direttore e' nominato con decreto del Rettore. Dura in carica quattro anni solari e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. L'intervallo di tempo che deve trascorrere per poter assumere il terzo mandato, dopo avere espletato due mandati consecutivi, deve essere pari almeno ad un mandato pieno.». Art. 22. (Dipartimenti) - «...omissis... 18. Qualora il Direttore cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo scorcio del mandato in corso.». 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Parma, 18 settembre 2015 Il Rettore: Borghi