IL RETTORE 
 
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli
6 e 16; 
  Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
  Visto il decreto rettorale n. 14 Reg. L in data  16  gennaio  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 3  febbraio  2012,  con
cui e' stato emanato  lo  Statuto  dell'Universita'  degli  studi  di
Parma; 
  Vista la deliberazione n. 526/17790 assunta dal  Senato  accademico
in data 27 luglio 2015, con cui sono  state  approvate  le  modifiche
agli  articoli  10  comma  6  e  22  commi  17  e  18  dello  Statuto
dell'Universita' di Parma; 
  Vista la  deliberazione  n.  539/31157  con  cui  il  Consiglio  di
amministrazione,  in  data  29  luglio  2015,  ha   espresso   parere
favorevole alle modifiche degli articoli 10 comma 6 e 22 commi  17  e
18 dello Statuto dell'Universita' di Parma; 
  Vista la nota prot. n. 65916, in data 30 luglio 2015, con la  quale
e' stato inviato al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca il  testo  contenente  le  proposte  di  modifica  allo
Statuto per  il  controllo  di  legittimita'  e  di  merito  a  norma
dell'art. 6, comma 10, della precitata legge n. 168/1989; 
  Preso   atto   della   nota    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca pervenuta  e  assunta  al  prot.  n.
79222 in data 17 settembre 2015; 
  Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento  amministrativo
previsto per l'emanazione delle modifiche allo Statuto dell'Ateneo; 
 
                              Decreta: 
 
  1. Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Parma  e'  modificato
come segue: 
    Art. 10. (Senato accademico) - «...(omissis)...6.  I  membri  del
Senato accademico sono nominati con decreto del Rettore  per  quattro
anni e non possono  essere  rieletti  consecutivamente  piu'  di  una
volta. La rappresentanza studentesca e' nominata per  un  massimo  di
due anni rinnovabile per una sola volta.». 
    
    Art. 22. (Dipartimenti) -  «...omissis...  17.  Il  Direttore  e'
nominato con decreto del Rettore. Dura in carica quattro anni  solari
e non puo'  essere  rieletto  consecutivamente  piu'  di  una  volta.
L'intervallo di tempo che deve  trascorrere  per  poter  assumere  il
terzo mandato, dopo avere espletato  due  mandati  consecutivi,  deve
essere pari almeno ad un mandato pieno.». 
    Art. 22. (Dipartimenti) - «...omissis... 18. Qualora il Direttore
cessi per qualsiasi motivo, le elezioni debbono essere indette per lo
scorcio del mandato in corso.». 
  2. Il presente decreto sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Parma, 18 settembre 2015 
 
                                                   Il Rettore: Borghi